Gli alunni di ogni scuola e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi, pertanto, godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene erogata mediante la gestione diretta per conto dello Stato. Tale copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre però tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. Gli alunni sono coperti soltanto quando partecipano alle attività condotte nei laboratori e alle attività di educazione motoria, a condizione che la prognosi, in caso di infortunio, sia superiore a tre giorni. Quando si verificano le condizioni descritte, l’incidente diviene “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa INAIL.
In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa; in particolare va evidenziato che non c’è mai la copertura RCT (Responsabilità Civile verso Terzi).
Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici e si rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. Tutte le spese sono pertanto a carico dei genitori.
Lo stesso vale se un alunno crea un danno fisico ad un altro alunno o ai beni di un terzo: in questi casi le spese per il risarcimento dei danni causati sono interamente a carico dei genitori (Responsabilità Civile Terzi).
Inoltre, l’assicurazione obbligatoria INAIL non contempla la copertura dei rischi derivanti dalle attività di pre e post scuola, dagli incidenti in itinere lungo il tragitto casa-scuola, dalle iniziative realizzate all’esterno dell’edificio scolastico, come i viaggi d’istruzione, gli scambi culturali, le visite ai musei o la partecipazione a particolari eventi. Di conseguenza, gli alunni, i cui genitori non aderiscono alla polizza “integrativa” proposta in convenzione dalla scuola o che non dispongono di una propria polizza RCT e infortuni con massimali adeguati, non possono partecipare alle attività di arricchimento dell’offerta formativa che si svolgono in orario extracurriculare o all’esterno della scuola, perché, in caso di incidente o infortunio, potrebbero configurarsi responsabilità sia a carico della scuola sia dei genitori. I genitori che dichiarano di avere una propria polizza devono tener presente che, in caso di necessità, vedranno aumentare la rata se fanno ricorso alla propria assicurazione.
Per ovviare a quanto descritto, l’Istituto attua ogni anno la procedura prevista per la stipula o il rinnovo, alle migliori condizioni di mercato, del contratto di polizza assicurativa a favore degli alunni per la copertura dei rischi derivanti da Infortuni e Responsabilità Civile
Il contratto di polizza integrativa viene stipulato per consentire alle singole famiglie di usufruire, ad un prezzo molto contenuto, dei seguenti vantaggi:
– una garanzia Responsabilità Civile Terzi;
– una estensione della garanzia degli infortuni a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche svolte dagli alunni;
– una garanzia Assistenza;
– una garanzia Tutela Legale;
Per raggiungere gli obiettivi illustrati l’Istituto ha valutato le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie e ha deliberato per l’offerta più conveniente, ma non può autonomamente (non avendone i mezzi finanziari) farsi carico del relativo onere.
Sulla base di queste considerazioni si ritiene importante il versamento della quota pro capite per l’adesione alla polizza assicurativa per la tutela dei minori durante l’attività scolastica nel suo insieme e, pertanto, si rivolge l’invito a tutti i genitori affinché garantiscano ai propri figli la copertura dell’assicurazione integrativa.